Nel corso del 2026 la disciplina è stata ulteriormente modificata. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto decreto correttivo Omnibus, ha riscritto l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, mantenendo il sistema basato sulle tabelle ACI e sulla tipologia di alimentazione, ma introducendo nuove regole relative all’anzianità del veicolo e agli optional. Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le disposizioni sul fringe benefit auto si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.
Per le imprese che gestiscono flotte aziendali, anche attraverso il noleggio a lungo termine per aziende, diventa quindi importante scegliere correttamente i veicoli e conoscere in anticipo il valore fiscale che verrà attribuito al dipendente.
Cosa sono i fringe benefit per l’auto aziendale?
Il fringe benefit relativo all’auto aziendale rappresenta il valore economico attribuito alla possibilità per il dipendente di utilizzare il veicolo anche al di fuori dell’attività lavorativa. Non viene tassato il reale numero di chilometri percorsi per motivi personali: la normativa utilizza invece un criterio convenzionale.
La base di partenza è una percorrenza annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico relativo allo specifico modello indicato nelle tabelle nazionali ACI. Per il 2026 sono disponibili le tabelle dei costi chilometrici elaborate dall’Automobile Club d’Italia.
Sul valore ottenuto viene applicata una percentuale che, nel regime ordinario attuale, dipende soprattutto dalla tipologia di alimentazione dell’auto. Dal risultato vengono sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti.
Il fringe benefit non deve quindi essere confuso con il canone pagato dall’azienda per acquistare, prendere in leasing o noleggiare a lungo termine l’auto: sono due valori distinti.
Fringe benefit auto 2026: come si calcola
Dal periodo d’imposta 2026 la regola generale prevista dal D.Lgs. 148/2026 stabilisce che il valore convenzionale si calcoli applicando le seguenti percentuali:
| Tipologia di veicolo |
Percentuale sul valore ACI di 15.000 km |
| Auto 100% elettrica a batteria (BEV) |
10% |
| Auto ibrida plug-in (PHEV) |
20% |
| Benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid, full hybrid e altre alimentazioni |
50% |
Una delle novità più importanti è che dal 2026 non sono più richiesti, nel regime ordinario, il requisito della nuova immatricolazione e quello del contratto stipulato a partire dal 1° gennaio 2025. Il legislatore rende quindi più uniforme l’applicazione del metodo convenzionale, concentrando l’attenzione sulla tipologia di alimentazione e sull’età del veicolo. Il dossier parlamentare relativo al decreto conferma espressamente l’eliminazione di questi due requisiti.
La formula di base può essere sintetizzata così:
costo chilometrico ACI × 15.000 km × percentuale prevista per l’alimentazione,
sottraendo poi gli eventuali importi addebitati al dipendente.
Auto aziendale con più di 5 anni: fringe benefit maggiorato del 50%
Il decreto correttivo introduce per la prima volta un meccanismo che tiene conto in modo diretto dell’anzianità dell’automobile.
Il valore del fringe benefit determinato secondo le percentuali precedenti viene infatti incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Non significa aggiungere 50 punti percentuali alla percentuale iniziale, ma aumentare della metà il valore imponibile ottenuto dal calcolo.
Per esempio, secondo l’interpretazione illustrata nei documenti parlamentari, per un’automobile immatricolata per la prima volta nel 2020 la maggiorazione trova applicazione dal 2026. Lo stesso principio interessa auto elettriche, plug-in e veicoli con motorizzazioni tradizionali.
Questa modifica rende particolarmente importante per le aziende conoscere non soltanto la motorizzazione, ma anche la data di prima immatricolazione di ogni veicolo della flotta.
Optional e allestimenti: nuova maggiorazione del 5%
Un’altra novità rilevante del fringe benefit auto 2026 riguarda gli accessori.
Quando l’automobile dispone di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e questi non sono stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole ordinarie deve essere incrementato del 5%.
La maggiorazione interessa quindi, ad esempio, configurazioni dotate di optional ulteriori rispetto a quelli già ricompresi nella versione presa in considerazione dalla tabella ACI. Al contrario, se l’accessorio è stato acquistato direttamente dal lavoratore, la maggiorazione non trova applicazione.
Il decreto chiarisce inoltre che le somme eventualmente trattenute al dipendente per accessori e allestimenti possono essere sottratte dal valore convenzionale del benefit. Questa regola si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio.
Cosa succede alle auto aziendali assegnate prima del 2026?
Il Decreto 148/2026 ha modificato anche la disciplina transitoria. Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 continua a trovare applicazione il precedente sistema basato sulle emissioni di CO₂.
Lo stesso trattamento è stato esteso ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi al dipendente durante tutto il 2025. La novità è importante perché la precedente disciplina transitoria era più restrittiva. Inoltre, il vecchio regime continua a essere applicabile anche quando uno dei veicoli interessati viene successivamente assegnato a un altro dipendente.
Per queste auto restano quindi le vecchie percentuali:
- 25% con emissioni fino a 60 g/km di CO₂,
- 30% oltre 60 e fino a 160 g/km,
- 50% oltre 160 e fino a 190 g/km
- 60% oltre 190 g/km. Il regime transitorio resta però soggetto alla nuova maggiorazione legata all’anzianità del veicolo.
Per le auto concesse in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 e con il relativo contratto ancora in essere, continua invece a essere generalmente richiamato il precedente criterio del 30% del costo ACI riferito a 15.000 km. Trattandosi ormai di fattispecie contrattuali storiche, è opportuno verificare il singolo caso in sede di gestione della busta paga.
Fringe benefit auto e soglia esente nel 2026
Un altro elemento da considerare è la soglia generale dei fringe benefit. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 ha stabilito che beni, servizi e determinati rimborsi concessi dal datore di lavoro non concorrano alla formazione del reddito entro un limite complessivo di 1.000 euro annui.
La soglia sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Nel plafond devono essere considerati complessivamente i fringe benefit riconosciuti al lavoratore, non soltanto l’auto aziendale. È importante ricordare il cosiddetto effetto “soglia”: in caso di superamento dei limiti previsti, non viene tassata soltanto la parte eccedente, ma il beneficio torna a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole fiscali applicabili.
Per questo motivo un’auto elettrica con un valore convenzionale particolarmente contenuto può risultare interessante sotto il profilo del fringe benefit, ma la situazione va sempre valutata considerando anche gli eventuali altri benefit ricevuti dal dipendente.
Quanto costa al dipendente un’auto in fringe benefit?
Il costo effettivo per il dipendente non coincide con il valore commerciale dell’auto né con il canone mensile sostenuto dall’azienda. Quello che conta è il valore fiscale convenzionale del fringe benefit, che viene inserito nella retribuzione imponibile.
Supponiamo, a puro titolo di esempio, che una vettura abbia un costo ACI pari a 0,60 euro/km. La base convenzionale sarebbe pari a 0,60 × 15.000, cioè 9.000 euro. Con un’auto elettrica il 10% determina un fringe benefit annuo di 900 euro; con una plug-in il 20% porta il valore a 1.800 euro; con un’auto rientrante nella percentuale ordinaria del 50% si arriverebbe a 4.500 euro.
A questi valori devono poi essere applicate, quando previste, la maggiorazione del 50% per l’anzianità e quella del 5% per gli optional non presenti nelle tabelle ACI, mentre devono essere sottratte le somme eventualmente poste a carico del dipendente.
Questo spiega perché, nella scelta di una nuova auto aziendale in fringe benefit, la motorizzazione è diventata uno dei fattori fiscali più rilevanti.
Fringe benefit e noleggio a lungo termine per aziende
Per un’azienda, utilizzare le offerte di noleggio a lungo termine per costruire la propria flotta consente di separare la gestione economica dell’automobile dal calcolo fiscale del fringe benefit riconosciuto al dipendente.
Con il noleggio è possibile programmare la spesa attraverso un canone mensile, includendo normalmente servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, coperture assicurative e assistenza secondo quanto previsto dal contratto, evitando di immobilizzare capitale nell’acquisto dei mezzi.
La disciplina del fringe benefit resta quella prevista dal TUIR: ciò che assume rilevanza per il lavoratore è la concessione dell’automobile in uso promiscuo, mentre per l’azienda il noleggio può semplificare l’organizzazione e il rinnovo periodico della flotta.
Le nuove regole introdotte nel 2026 rendono inoltre interessante pianificare con attenzione la sostituzione dei mezzi. La maggiorazione prevista dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione rende infatti l’età dell’auto un elemento da valutare anche sotto il profilo fiscale, oltre che sotto quello dei costi di manutenzione e dell’efficienza della flotta.
Con RMS è possibile valutare soluzioni di noleggio a lungo termine per aziende, scegliere veicoli elettrici, plug-in, ibridi o tradizionali e organizzare la flotta attraverso servizi dedicati di fleet management, individuando la soluzione più adatta alle esigenze operative e alla car policy aziendale.
Nota informativa
Le informazioni riportate nel presente articolo sono fornite ad esclusivo scopo informativo e divulgativo e non costituiscono in alcun modo consulenza fiscale o finanziaria.
Rent & Mobility Solutions, in qualità di agenzia con mandato Ayvens, opera nel settore del noleggio a lungo termine e non svolge attività di consulenza fiscale o finanziaria.
Per valutazioni specifiche relative alla propria situazione fiscale e contributiva, si invita pertanto a rivolgersi a un professionista qualificato.